Il volontario è definito dalla normativa in vigore come un soggetto che presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito e senza alcun fine di lucro. In considerazione della gratuità della propria prestazione, il volontario non può essere remunerato e il suo ruolo è incompatibile con quello di lavoratore e con qualsiasi rapporto retribuito all’interno del medesimo contesto. Al volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dall’Ets (Enti del Terzo Settore) e con divieto, in ogni caso, di erogare rimborsi spese forfetari. Riguardo alle spese di minore entità, il volontario potrà presentare un’autocertificazione.
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Che obblighi vi sono per gli enti che si avvalgono dei volontari?
Con il Codice del Terzo settore (Cts, contenuto nel Dlgs 117/2017), vengono introdotte regole di trasparenza per gli enti che si avvalgono di personale volontario, prevedendo l’istituzione di un apposito registro e un’assicurazione obbligatoria (articoli 17 e 18). Nella fase transitoria, le nuove disposizioni trovano immediata applicazione per Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), in virtù dell’iscrizione negli attuali registri del volontariato: lo stabilisce la circolare del ministero del Lavoro n. 20 del 2018. Per i volontari che svolgono l’attività in maniera continuativa, potranno essere stipulate polizze cumulative oppure numeriche. Per i volontari occasionali, l’Ets potrà stipulare polizze nominative, legate alla singola giornata e al luogo/ evento determinato in cui è prestata l’attività
Qualche spiegazione in più sull’attività di volontariato
Nei modelli di bilancio Ets l’apporto dei volontari entra anche negli schemi di bilancio. Per gli enti che si avvalgono dei volontari, sono previste apposite voci di bilancio che sono volte a dare evidenza al contributo volontariato, mediante la valorizzazione dei relativi costi e proventi figurativi. In particolare, l’attività prestata da tali soggetti costituisce sia un costo figurativo – rientrante tra «i costi complessivi», di cui tener conto ai fini del carattere di secondarietà delle attività – sia un provento figurativo, in quanto il volontario dona la propria attività a favore dell’ente medesimo.
Il terzo settore può avvalersi di professionisti gratuitamente?
Sì, ma in questo caso non si parla di volontariato ma di consulenza a titolo gratuito.
Consiglio finale
A tutti voi che operate nel terzo settore invitiamo ad informarvi sul crowdfunding che è certamente uno strumento importante per il lancio o rilancio di nuove iniziative ed attività.