Trasferte: indennità e rimborsi

Spesso, in ambito lavorativo accade che ai dipendenti venga richiesto di svolgere delle trasferte per esigenze aziendali. La trasferta consiste in uno spostamento provvisorio del lavoratore dalla normale sede di lavoro (indicata nel contratto) ad altro luogo. Generalmente dinanzi a questa richiesta avanzata dal datore di lavoro i dipendenti sono tenuti ad adeguarsi.

Occorre precisare che affinché si possa parlare di trasferta è necessario definirne la natura; infatti la dislocazione del lavoratore deve essere temporanea e occasionale in caso contrario si parla di trasferimento che ha carattere definitivo.

La trasferta quindi si configura quando si è chiamati a svolgere il proprio lavoro fuori della sede lavorativa abituale ma è necessario distinguere tra:

  • Trasferte entro i confini comunali della sede abituale di lavoro
  • Trasferte oltre i confini comunali

In base al tipo di trasferta si individua la modalità di indennità che può essere di natura retributiva o risarcitoria (o rimborso spese). L’art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 individua tre sistemi di rimborso, l’uno alternativo all’altro e prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori inviati in trasferta, a seconda che si tratti di compensi o rimborsi spese.

Le tre diverse modalità sono:

  1. Rimborso forfettario: prevede un’indennità di trasferta fissa il cui tetto massimo varia: € 46,48 al giorno per le trasferte fuori del territorio comunale ma effettuate in Italia; € 77,46 al giorno per le trasferte all’estero.

 

  1. Rimborso analitico: basato sulla rendicontazione delle spese sostenute dal lavoratore per vitto, alloggio, trasporto e viaggio.

 

  1. Rimborso misto: prevede che venga corrisposto oltre al rimborso analitico delle spese di vitto ed alloggio anche un’indennità di trasferta.

 

Ė possibile scegliere liberamente il metodo di rimborso da adottare, tenendo presente che per una trasferta di più giorni è necessario applicare un unico metodo e che non è possibile adottare sistemi di rimborso diversi per le singole giornate. Inoltre è importante sottolineare che i rimborsi non concorrono alla determinazione del reddito del dipendente il quale in ogni caso deve specificare dettagliatamente le spese sostenute durante la trasferta ed è importante che sia in grado di dimostrarle tramite scontrini e fatture.

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