Non è la prima volta che vi parliamo di Start-up innovative, ma anche di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, o europea fiscalmente residente in Italia. Le start-up innovative, per qualificarsi come tali, devono avere particolari requisiti, indicati nell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 volto favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile.
Requisito fondamentale è che l’oggetto sociale principale (ovvero l’attività esercitata dalla società) sia la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia.
Perciò quando si redige l’atto costitutivo è fondamentale descrivere dettagliatamente l’attività svolta, il bene/servizio prodotto e commercializzato dalla start-up (a tal fine è utile seguire le linee guida fornite dal MiSE), ciò al fine di evitare che la pratica venga rigettata. Inoltre è importante specificare il carattere innovativo dell’attività ed evidenziarne il valore tecnologico su cui si basa.
Se la società soddisfa tutti i requisiti e criteri si qualifica come start-up innovativa e potrà essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative, avendo cosi accesso a particolari benefici come le detrazioni fiscali.
Vi ricordiamo che se volete costituire una start-up innovativa è attivo il bando d’Invitalia Smart & Start e che i nostri consulenti sono sempre pronti a fornirvi tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie mettendo al vostro servizio le loro competenze in materia fiscale, di consulenza del lavoro, finanziaria, di sviluppo siti web e App, di comunicazione. Scriveteci all’indirizzo mail [email protected]