Deducibilità delle spese di trasferta

In un nostro precedente focus Trasferte: Indennità e rimborsi abbiamo cercato di fornire le principali informazioni sulle trasferte lavorative e sui relativi metodi di rimborso spese (analitico, forfettario, misto).

Riteniamo importante darvi ulteriori informazioni riguardante l’ambito fiscale: la deducibilità dei rimborsi spese. Quest’ultimi non intervengono nella determinazione del reddito complessivo e quindi si possono sottrarre dalla base imponibile. Nonostante siano spese fiscalmente deducibili è necessario precisare che, a seconda della tipologia di rimborso che viene erogato, sono previste alcune limitazioni alla deducibilità.

Se si opta per il metodo di rimborso analitico (basato sulla rendicontazione delle spese sostenute dal lavoratore per vitto, alloggio, trasporto e viaggio) vi sono precisi limiti di deducibilità. L’art. 95 comma 3 Tuir stabilisce che le spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti per trasferte fuori dal territorio comunale ma entro i confini nazionali sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 mentre per trasferte al di fuori dei confini nazionali il limite giornaliero è di € 258,23. Quindi, più semplicemente, le spese di vitto e alloggio a cui il lavoratore ha dovuto far fronte gli saranno rimborsate mentre per l’azienda la deduzione non supererà il limite giornaliero stabilito.

Al contrario non vi sono limitazioni per le spese di viaggio che sono interamente deducibili dal datore di lavoro e il dipendente otterrà il rimborso dimostrando le spese sostenute mediante scontrini, fatture, e altra documentazione giustificativa.

Se si sceglie il rimborso forfettario (che prevede un’indennità di trasferta fissa € 46,48 al giorno per le trasferte fuori del territorio comunale ma effettuate in Italia; € 77,46 al giorno per le trasferte all’estero) , l’azienda indennizza il dipendente,  il quale non è tenuto a certificare le spese sostenute per vitto e alloggio.  In questo caso non sono previsti limiti di deducibilità per l’azienda.

Lo stesso vale per i rimborsi misti, cosicché, per il datore di lavoro le spese di trasferta sono integralmente deducibili.