Il sovra-indebitamento è una situazione di crisi o di insolvenza: la crisi consiste in una situazione di difficoltà economica e finanziaria che rende probabile l’insolvenza.
L’insolvenza ricorre quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti (c.d. obbligazioni); la crisi consiste a sua volta in una situazione di difficoltà economica e finanziaria che rende probabile l’insolvenza. A tal proposito vi segnaliamo la lettura del nostro Focus su come gestire la crisi.
Ma prima di comprendere se vi sono o meno delle procedure è importante comprendere chi sono i soggetti che possono accedere alla disciplina sul sovraindebitamento.
In generale, la legge prevede che possano accedere alle procedure di sovraindebitamento tutti i soggetti che versino in una situazione di crisi o di insolvenza ma che siano esclusi dal fallimento. Nello specifico possono accedervi:
- I piccoli imprenditori commerciali;
- Gli imprenditori agricoli;
- I consumatori e i professionisti e le start-up innovative.
Dopo avere posto in essere un quadro generale cercheremo di comprendere quali sono le procedure di sovraindebitamento.
Le procedure di sovraindebitamento sono generalmente tre:
- Il piano del consumatore;
- L’accordo di composizione della crisi;
- La liquidazione.
La prima è accessibile solo alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale e l’elemento principale consta nel fatto che l’omologazione del piano che ne costituisce l’oggetto, da parte del tribunale, non ha bisogno del voto dei creditori.
La seconda è accessibile da tutti i soggetti non fallibili, anche dai consumatori.
Infine la terza procedura riguarda tutti.
Chiaramente le procedure di sovra-indebitamento possono riguardare tutte le tipologie di debito fatta salva la procedura riservata al solo consumatore.
Le modalità di accesso è semplice, infatti la caratteristica comune è che in tutti i casi occorre presentare una domanda al giudice competente, individuato nel tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali attraverso l’Organismo di composizione della crisi (Occ).