L’ultima circolare del Ministero dell’Interno ha varato la sospensione dei termini e dei procedimenti amministrativi che erano stati introdotti nel periodo del 23 febbraio -15 aprile dal decreto legge Cura Italia causato dall’emergenza da coronavirus, questa nuova circolare vale anche per le multe stradali ma non quando l’interessato ha chiesto la rateazione (prevista dall’articolo 202-bis del Codice della strada). Lo ha precisato il ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/6218/20/115/28, emanata il 4 settembre.
Chi non ha già effettuato i versamenti che scadevano in quel periodo rischierà delle sanzioni previste per chi non paga la prima rata o due rate successive consecutive; la circolare del 4 settembre chiarisce molte cose riguardanti la norma che ha consentito di bloccare i pagamenti delle multe stradali(l’articolo 103, comma 1-bis del Dl 18/20) pertanto va interpretata in modo letterale, perché facilita ad individuare le fattispecie alle quali la sospensione si applica.
I termini «di esecuzione del pagamento in misura ridotta» presenti nel comma 1-bis escludono ogni possibile riferimento alle rateazioni, vale solo al versamento ordinario, quello in unica soluzione.
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