Al fine di avviare un’impresa bisogna sempre saper valutare l’idea iniziale, redigere un efficace business plan e avere un efficace piano strategico aziendale.
Una società orientata a svolgere la propria attività nel modo più efficace ed efficiente possibile, non può limitarsi a svolgere questi pochi, seppur complessi, processi. Se l’interesse è di raggiungere gli obiettivi preposti, è fondamentale svolgere ulteriori attività (alcune di queste devono essere effettuate periodicamente). In recenti articoli abbiamo parlato, per esempio, dell’importanza dell’ analisi di mercato, nella quale (tra le varie cose) viene effettuata una complessa ed accurata analisi della concorrenza.
Nel seguente articolo rivolgeremo la nostra attenzione ad un ulteriore processo, ovvero: la due diligence.
Due diligence (tradotto: dovuta diligenza) è un termine giuridico proveniente dal diritto privato e commerciale americano e indica l’attività di indagine sulla situazione di una determinata impresa. Chi deve acquistare una società, difatti, effettua questo processo di due diligence prima, durante e dopo l’acquisizione, al fine di: accertare il valore dell’impresa; valutare i rischi e analizzare i punti di forza e di debolezza. Di norma tale processo, utilizzato specialmente nel caso di acquisizioni e cessioni societarie o aziendali., viene svolto prima della stipula del contratto, ma in determinati casi anche in un secondo momento (post-stipula e post-closing).
La due diligence è un vero e proprio strumento per un corretta attività di risk management.
L’obiettivo è di raccogliere più informazioni possibili circa l’oggetto della trattativa e la loro relativa verifica, per stimarne il valore di mercato e il possibile rendimento, quindi evitare (o quantomeno conoscere) gli eventuali rischi derivanti dall’ operazione.
Il processo di due diligence in Italia di norma viene posto in essere:
- nell’ ambito di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali;
- quando si procede con l’emissione di strumenti finanziari (posizionamento di azioni o di obbligazioni);
- in prospettiva dell’acquisto di quote di fondi comuni di investimento (FIA) chiusi da parte di Società di gestione del risparmio (SGR);
- nel caso di attività di valutazione e stima degli immobili oggetto di procedure giudiziali, di compravendita e quindi, in generale, posti a garanzia di esposizioni creditizie.
A svolgere questa operazione è in genere un soggetto terzo, non legato all’ offerente e a coloro che sono interessati all’ acquisto.
Se svolto in maniera corretta, tale processo permette una buona riuscita dell’attività di risk management, permettendo di limitare i rischi dell’operazione e di raggiungere gli obiettivi prefissati, evitando quindi perdite economiche e conseguenze legali, tutelandosi (di conseguenza) da danni d’immagine, da rischi finanziari al momento dell’acquisizione (o fusione aziendale) e da rischi finanziari nei rapporti commerciali preesistenti (si veda il caso in cui un partner commerciale si dedichi a pratiche illegali).