Le Società tra professionisti sono costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività professionali e possono essere costituite solo da coloro che esercitano una professione regolamentata in ordini professionali, per cui è previsto un albo professionale. Tra queste attività rientrano:
- dottore commercialista ed esperto contabile
- professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri)
- le professioni sanitarie (medici, fisioterapisti, etc)
La società tra professionisti possono essere:
Mono-disciplinare se l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale
Multi-disciplinare se l’oggetto sociale prevede l’esercizio di più attività professionali.
Non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi, e gli esercenti una professione non protetta non possono partecipare a una società tra professionisti quale soci professionisti. Così come non possono partecipare ad una società per professionisti coloro che partecipano già ad un’altra società per professionisti.
Le Stp possono essere costituite nella forma di:
Quando si costituisce una Stp questa deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese e in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La domanda deve essere fatta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:
- Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda;
L’atto costitutivo delle società tra professionisti deve prevedere:
- la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile del professionista per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
- L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante
- I criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
- Le modalità di esclusione dalla società qualora un socio venga cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
- La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti;
- i professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta;
A livello fiscale, le Stp hanno il medesimo regime fiscale e previdenziale degli studi individuali. I compensi delle StP sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, con applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza. Inoltre queste società sono soggette al pagamento IRAP.
In merito ai compensi vi invitiamo a leggere il nostro interessante focus su:STP nessun obbligo di comunicazione dei compensi
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