Risarcimento danni per errori di contabilità del commercialista

L’ordinanza

La Cassazione con l’ordinanza 8872/2021 del 31 marzo ha precisato l’avvio per la richiesta di risarcimento danni al commercialista. Stando all’ordinanza, infatti, la prescrizione per la richiesta di risarcimento danni (su errori nella tenuta della contabilità) decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento e non dalla consegna del verbale di constatazione.

Solo con questo documento, il fisco fa valere la propria pretesa. Ed è solo con questo atto che il contribuente subisce un concreto pregiudizio.

La causa

La sentenza è di una causa nella quale nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (successivamente ad una verifica fiscale di una Snc) si metteva in evidenza che le irregolarità fiscali fossero attribuibili al commercialista e non all’azienda. La S.n.c., infatti, agiva nei confronti del commercialista al fine di ottenere il risarcimento danni causato da una errata tenuta della contabilità.

Secondo i giudici, tuttavia, del tribunale e della Corte d’Appello, bisognava dichiarare la prescrizione in virtù del decorso del termine decennale.
Nello specifico, stando ai giudici, la prescrizione andava fatta decorrere dal giorno in cui il danno si fosse manifestato al contribuente (danneggiato).

La società, ricorsa in Cassazione, affermava che il danno non poteva consistere nella notifica del verbale di constatazione che costituisce un atto interno, bensì nella notifica di avviso di accertamento del fisco. La Cassazione ha accolto il ricorso, sostenendo la tesi della società.

La Sentenza sul risarcimento danni

Stando alla sentenza della Suprema Corte, il Processo Verbale di Constatazione è un atto interno non impugnabile. Inoltre, questo non incide né sul patrimonio, né su nessun’altra situazione giuridica del contribuente e non necessariamente conduce ad un avviso di accertamento. Quindi, il danno al momento del verbale non si è verificato, in quanto non rappresenta un giudizio per il contribuente. Ciò in base al fatto che non si manifesta la volontà del Fisco di recuperare le imposte. Tale volontà viene posta in essere, invece, con la notifica dell’avviso di accertamento.

In conclusione, come accennato all’inizio dell’articolo, il termine di prescrizione per il risarcimento danni derivanti da cattiva tenuta della contabilità deve decorrere dalla notifica di tale atto.