Novità su proroga porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca – Vengono stanziati complessivamente 768.220,95 euro, l’ investimento massimo sarà pari a 400.000 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile sarà pari a 25.000 euro con un cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammissibile.
La finalità degli investimenti è determinata a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca. E’ importante sapere che sono anche inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.
I soggetti destinatari sono:
- imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- imprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura;
- enti pubblici e autorità portuali.
Tutte le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
Per quanto concerne le spese ammissibili rientrano in queste i costi sostenuti per l’attuazione dell’operazione chiaramente connessi all’attività di progetto e prevedono:
- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d’acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- riqualificazione di sale per la vendita all’asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi informativi di gestione della sala);
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- realizzazione di nuovi edifici connessa all’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30% dell’investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e dell’impiantistica;
- riqualificazione di immobili esistenti per l’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al 30% dell’investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e dell’impiantistica;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto; – attrezzature per l’attività in leasing;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione; – segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica;
- acquisto di immobili, terreni edificati e non nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata.
Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In caso del tutto eccezionali e giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell’ambiente. Tale spesa è ammissibile a condizione che gli immobili siano direttamente connessi alla finalità prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, quantificate forfettariamente sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso.
Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC entro il 29 maggio 2020 (termine modificato dalla determinazione n. G02971 del 18 marzo 2020)
La domanda di sostegno oltre a essere adeguatamente redatta deve riportare in oggetto la dicitura “Misura 1.43 del PO FEAMP 2014-2020 – Domanda di sostegno”.