Possibilità di scegliere tra due agevolazioni per gli investimenti di fine anno: Credito d’imposta

Dal 18 gennaio avrà inizio la compensazione della prima parte dei crediti d’imposta sugli investimenti, con annessa relativa pubblicazione dei codici tributo validi per la compilazione del modello F24.

Per i beni acquistati dal ­16 novembre 2020, e già entrati in funzione o interconnessi, i contribuenti avranno la possibilità di scegliere, tra la legge 160/2019 e la L. di Bilancio 2021­ (legge ­178/2020), annotandolo adeguatamente nella fattura del fornitore.

Sono stati approvati, infatti, con la risoluzione 3/E, i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti di imposta generati da investimenti in base alla legge ­160/2019 e alla legge ­178/2020.

Per la legge ­160/2019 i codici utilizzabili sono i seguenti:

–          6932 (beni materiali non-Industria 4.0);

–          6933 (beni materiali Industria 4.0);

–          6934 (beni immateriali Industria 4.0).

 

Per la L. ­178/2020, invece, i codici utilizzabili sono:

–          6935 (beni materiali e immateriali non-Industria 4.0);

–          6936 (beni materiali Industria 4.0);

–          6937 (beni immateriali Industria 4.0).

 

Indifferentemente dal codice adoperato, deve essere necessariamente indicato, come anno di riferimento, quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).

I crediti, inoltre, possono essere compensati senza limiti di importo.

I crediti della legge ­160/2019 possono essere adoperati in cinque quote annuali (di cui tre per beni immateriali 4.0) dall’anno successivo a quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).

Potranno essere compensati, quindi, già da lunedì ­18 gennaio i crediti della legge ­160 derivanti da investimenti effettuati nel 2020 che, entro il 31 dicembre, sono già entrati in funzione o interconnessi.

 

I crediti della legge ­178/2020, spettano per investimenti effettuati dal ­16 novembre 2020 e per tutto l’anno 2021 e possono venire compensati in quote annuali di un terzo dall’ anno di entrata in funzione o di interconnessione.

 

Si ritiene necessario precisare che le imprese o i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni, hanno la possibilità di compensare i crediti del primo periodo su beni non-Industria 4.0 in unica soluzione.

Il ­18 gennaio, invece, potranno spendersi in F24 crediti della legge ­178 (un terzo del totale salvo nel caso di ricavi inferiori ai 5 milioni) per investimenti realizzati dal ­16 novembre 2020 e nei primi ­17 giorni del 2021 che sono anche già entrati in funzione (o interconnessi).

Per tutti gli investimenti effettuati in data precedente il 15 novembre, quindi, può essere adoperata la legge ­160, mentre per il periodo rientrante dal ­16 novembre 2020 al 31­ dicembre 2020 gli investimenti effettuati possono essere collocati nell’una o nell’altra agevolazione a discrezione del contribuente.

 

Hai bisogno di una consulenza di un team di esperti per te, o per la tua società?

Affidati alla Consulenza 360° di CPW Italia, o qualora fossi interessato a creare o rivitalizzare la tua società dai un’occhiata al nostro programma Acceleratore/Incubatore di Imprese e Start-Up.

 

Contattaci a [email protected]