Fatture con partita iva errata: non serve nota di variazione

Novità sul fronte delle fatture con partita iva errata: non serve nota di variazione. In data 18 maggio 2020 l’agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza avanzata in merito ad una fattura emessa con errata indicazione della partita Iva. La fattura in questione riportava la partita iva propria del destinatario anziché quella del gruppo Iva di cui fa parte. Nonostante il destinatario avesse provveduto alla correzione mediante un’autofattura indicando, appunto, la partita iva del gruppo a cui appartiene, l’istante (titolare di un’ impresa individuale che aveva emesso nel novembre 2019 la fattura errata) trovando  a gennaio 2020 nel proprio cassetto fiscale l’autofattura emessa dal cliente/destinatario, aveva richiesto all’agenzia delle Entrate di poter procedere ad una nota di variazione in diminuzione al fine di recuperare in detrazione l’IVA originariamente addebitata in fattura.

L’Agenzia ha dunque chiarito che in questi casi non è necessario emettere una nota di variazione e che è possibile esercitare la detrazione dell’Iva originariamente addebitata in fattura tramite l’autofattura regolarizzata tramessa allo Sdi (sistema di interscambio) dal cliente (destinatario della fattura).

Il fornitore potrà, una volta riscontrata nel proprio cassetto fiscale l’emissione dell’autofattura da parte del cliente, procedere a detrarre l’imposta originariamente addebitata senza dovere obbligatoriamente annotare tale documento sui propri registri Iva.  Pertanto è sufficiente conservare l’autofattura del committente/destinatario con la corretta indicazione della partita IVA affinché la fattura sia regolare.

Tuttavia si precisa che il committente / destinatario deve possibilmente comunicare al fornitore/cedente l’errore commesso, affinché quest’ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione a storno della fattura errata e all’emissione di una nuova fattura. Qualora il fornitore/cedente non procede nei termini previsti, il cliente per non incorrere in sanzioni deve trasmettere l’autofattura allo Sdi.

Nel caso in cui il fornitore cedente (come nel caso presentato dall’istante) non riceva preventivamente alcuna comunicazione dal cliente circa l’errore commesso e non abbia dunque avuto modo di procedere alla riemissione della fattura corretta, potrà comunque, una volta riscontrata nel proprio cassetto fiscale l’emissione dell’autofattura da parte del cliente, esercitare il diritto alla detrazione.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche vi ricordiamo che alcuni giorni fa il governo ha emanato una proroga riguardante l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, indicando il 30 Settembre come termine ultimo

Vi ricordiamo che i nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi consulenza in materia fiscale, di consulenza del lavoro, finanziaria, di sviluppo siti web e App, di comunicazione: creazione logo e gestione pagine social Facebook e Instagram. Contattateci al nostro indirizzo mail [email protected]

In questa pagina trovate il testo dell’Agenzia delle entrate con l’avviso di cui vi abbiamo parlato