Di seguito è possibile scaricare il modello per la COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL’ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020 ( DL Cura Italia che abbiamo approfondito in due focus: parte I e parte II) vi ricordiamo che detto articolo ha disposto una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus, ma capiamo meglio chi, cosa e come si può accedere.
Chi può accedere?
La moratoria trova applicazione a:
· imprese aventi sede in Italia;
· microimprese aventi sede in Italia;
· piccole e medie imprese aventi sede in Italia
FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING – Capiamo meglio l’art.56
In primo luogo, l’art. 56 co. 1 del DL 18/2020 attribuisce all’epidemia da COVID-19 la natura di “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia”, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in modo che il suo impatto sulla situazione economica non debba essere valutato caso per caso, ma sia ufficialmente riconosciuto.
In secondo luogo, l’art. 56 co. 2 del DL 18/2020 prevede che:
· le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
· i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
· è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Le posizioni debitorie devono essere nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
Si ricorda che alla data del 17.3.2020, le esposizioni debitoria non debbano essere classificate come “crediti deteriorati”.
Lo spostastamento, slittamento, il nuovo piano rateale non è diretto va richiesto con apposita domanda trovate fac-simile di modulo qui in fondo e dev’essere comunicato a mezzo pec.
MODELLO MORATORIA SU FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING
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