In questo nostro approfondimento tratteremo degli aggiornamenti dei protocolli del MOG 231/2001. Oggi il rischio da Covid-19 viene definito come “rischio d’impresa” per cui viene consigliata l’ applicazione di una serie di procedure al fine di mitigare i rischi.
Di conseguenza, i protocolli di gestione dei rischi da reato previsti dal decreto 231/2001 devono essere necessariamente ripensati ed efficacemente applicati. Qui può annidarsi l’eventualità di reati in materia di sicurezza sul lavoro (per esempio come conseguenze della mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i dipendenti), quali l’omicidio colposo o le lesioni (gravi o gravissime) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza.
Ma il lockdown ha soprattutto generato una crisi economico-finanziaria senza precedenti, favorendo l’infiltrazione della criminalità organizzata nel comparto imprenditoriale. Nelle imprese dotate di modello 231 deve essere verificata la tenuta delle misure di prevenzione collegate ai reati societari, informatici, tributari.
L’attivazione immediata dell’Organismo di vigilanza avverrà, intanto, attraverso la richiesta di informazioni in merito alle iniziative intraprese. A ciò non ci si limiterà burocraticamente, ma si porrà in essere una costante interazione non solo con l’organo amministrativo, ma anche con Rspp, medico competente, addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, nonché responsabili di funzione nelle aree più esposte al rischio.
La continuità di azione dell’Odv diviene particolare e deve garantire coerenza tra i protocolli adottati dall’impresa e i diversi provvedimenti emergenziali; nel frattempo, l’emergenza potrebbe essere gestita in modo più efficiente con presidi di controllo “provvisori”.