Con la L. di Bilancio 2021 si è inteso aumentare le misure volte a favorire la capitalizzazione delle imprese che, a causa del lockdown, hanno registrato – rispetto al 2019 – un calo dei ricavi.
L’agevolazione in questione, introdotta nell’articolo 26 del decreto Rilancio è rivolta alle società di capitali o cooperative di piccole e medie dimensioni che hanno effettuato un aumento di capitale deliberato a partire dal 20 maggio 2020 e che sia stato integralmente versato entro il 31 dicembre 2020.
Al fine di poter usufruire di tale sostegno è necessario che la società in questione, oltre ad avere sede sul territorio italiano, abbia:
- un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 compreso tra i cinque e i cinquanta milioni di euro (qualora la società faccia parte di un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata);
- una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%, a causa dell’emergenza Covid-19; nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.
Inoltre, le società che richiedono l’accesso all’agevolazione in questione devono dimostrare una situazione di regolarità contributiva e fiscale nonché la loro regolarità con la normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni.
Le società che dimostrano di avere tutti i requisiti, precedentemente esposti, hanno la possibilità di ottenere un credito d’imposta. Ma a quanto ammonta?
A coloro che sottoscrivono l’aumento del capitale spetta un credito d’imposta pari al 20%, tuttavia l’investimento non può eccedere i 2 milioni di euro. Inoltre, la norma prevede che la partecipazione che deriva dal conferimento dev’essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 ed una eventuale distribuzione di riserve (di qualsiasi tipo) da parte della società prima di tale data, comporta automaticamente la decadenza dal beneficio e l’obbligo alla restituzione dell’ammontare detratto, più gli interessi legali.
Il credito d’imposta ottenuto potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nonché in quelle successive fino a quando non se ne concluda l’utilizzo. Il credito, inoltre, potrà essere sfruttato anche a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.
Il Decreto Rilancio, tuttavia, concede un doppio credito d’imposta. Ciò in quanto anche la società destinataria del conferimento in denaro potrà accedere a una misura di vantaggio che sarà fruibile a seguito dell’approvazione del bilancio 2020: si tratta del credito d’imposta pari al 50% delle perdite che superano il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino alla concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Anche in questo secondo “bonus” la distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo fruito, a cui vanno aggiunti gli interessi legali. Inoltre, anche questo credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a partire già dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che riguarda il periodo di effettuazione dell’investimento.
E’ importante sottolineare che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap.
La L. di Bilancio estende il credito d’imposta anche sulle perdite.
Il credito d’imposta massimo usufruibile dalle società viene aumentato dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021 e potrà essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021 – ferma restando la data d’inizio – mentre per gli aumenti realizzati nel primo semestre del 2021 il limite alla distribuzione di riserve viene spostato alla fine del 2024.
Qualora il conferente sia una persona giuridica, bisogna verificare che il credito d’imposta non finisca per eccedere il limite di 800mila per le misure di aiuto di Stato complessivamente fruite a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Infine, per quanto riguarda le imprese in crisi, confermando l’esclusione delle società in procedura concorsuale, vengono ora ammesse alle agevolazioni anche le «imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale».
Le istanze per la richiesta del credito d’imposta dovranno essere presentate nel 2021 previa individuazione del click-day, in quanto le risorse sono limitate a 2 miliardi di euro.