Ismea rilancia il Bando Cambiale Agraria e Pesca, questa misura nasce per assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID -19.
Chi può accedere?
La PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
L’agevolazione
L’importo non può superare il 50 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e comunque non superiore a 30 mila euro. Il tasso di interesse è pari a zero per tutta la durata del finanziamento. La durata del prestito è 5 anni, con 2 anni di preammortamento. La PMI rimborsa il finanziamento mediante un piano di ammortamento, composto da n.3 rate, scadenti rispettivamente a 36, 48 e 60 mesi dalla data di erogazione.
Cosa finanzia?
- Spese correnti
- Pagamenti dipendenti
- Pagamenti fornitori
- Acquisto materie prime
Chi non può partecipare. Soggetti esclusi
Non possono accedere alla “Cambiale Agraria e Pesca”, le PMI:
- a) con esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- b) che alla data del 31 dicembre 2019 presentavano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinamenti deteriorati” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- c) che alla data del 31 dicembre 2019 avevano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
- d) che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA;
- e) destinatarie di provvedimenti giudiziari che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- f) incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
- g) rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Come si presenta l’istanza?
La domanda può essere presentata esclusivamente in forma telematica mediante il portale dedicato. Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Affidati alla nostra consulenza per presentare la domanda.
Documenti necessari per la presentazione dell’istanza
- Visura Centrale Rischi Banca d’Italia (o di altra Società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) successiva al 31 dicembre 2019.
- Ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento; per i soggetti costituiti dopo il 1°gennaio 2019, autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero altra idonea documentazione dalla quale risultino i ricavi relativi all’ultimo esercizio contabile.
- Copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto richiedente o Legale Rappresentante.