Il debito Imu non è un ostacolo per la compensazione IVA nel modello F24

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello 385, conferma che la pendenza di un debito a ruolo per Imu, anche di importo superiore ai 1.500 euro, non risulta essere un intralcio per la compensazione in F24 di un credito IVA con ritenute di acconto, poiché non è da considerarsi un debito erariale, bensì un’imposta comunale.

L’Interpello in questione vede come protagonista un contribuente, il quale, nel presentare la dichiarazione annuale 2020, ha richiesto la compensazione del credito IVA, individuata nella medesima dichiarazione, con ritenute su redditi di lavoro autonomo.
Il contribuente ha focalizzato l’attenzione sul fatto che egli avesse una debitoria a ruolo per IMU superiore di 1.500 euro, ritenendo tuttavia che la morosità in questione non fosse rilevante ai fini dell’art. 31 del D.L. 78/2010, poiché l’Imu non è un debito erariale.

L’articolo 31, difatti, afferma che: «la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento». Il divieto riguarda, pertanto, solamente la compensazione “orizzontale” ed inoltre, affinché scatti la preclusione, è necessario che si tratti di un debito scaduto, quindi devono essere necessariamente decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza rateazioni o sospensione del carico. E’ necessario, infine, che il debito riguardi un tributo erariale. Nel caso in questione il contribuente ha ottenuto un responso positivo, poiché l’IMU risulta essere un’imposta attribuita ai comuni.

In conclusione, a seguito della risposta dell’interpello 385, la morosità a titolo di Imu è irrilevante ai fini della compensazione dei crediti di imposta con il modello F24.