Quando si parla d’impresa coniugale s’intende un’azienda che viene gestita in misura paritaria da entrambi i coniugi (pur restando un’impresa individuale) in regime di comunione legale dei beni (non importa se l’azienda sia stata costituita prima o durante il matrimonio). Da un punto di vista giuridico è disciplinata dall’art. 177 del codice civile. Approfondite leggendo il nostro focus sull’ Impresa Familiare
Costituzione di un’impresa coniugale
Per costituire un’impresa coniugale non è necessario un atto pubblico. Essa deve essere composta dai soli coniugi che hanno uguali diritti e doveri nei confronti dei terzi e i cui beni devono essere gestiti in comunione legale. Ciascuno dei due coniugi può compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli atti riguardanti beni immobili o beni mobili registrati per i quali occorre avere il consenso di entrambi.
Livello fiscale
Il reddito prodotto viene diviso al 50% tra i coniugi a meno che non sia stato stabilito diversamente con atti pubblici.
Scioglimento
In caso di separazione o divorzio si scioglie la comunione dei beni e di conseguenza si scioglie anche l’impresa coniugale. Se quest’ultima è stata costituita dopo il matrimonio i coniugi posso accordarsi a livello economico o lasciare che sia un giudice a decidere in merito. Mentre se l’impresa prima del matrimonio apparteneva già ad uno dei coniugi, questo tornerà ad esserne il gestore unico ma avrà l’obbligo di liquidare il coniuge.