Il diritto di recesso del socio nelle S.p.A.

Il diritto di recesso permette ai soci che lo pongono in essere di liberarsi e di uscire dalla società.
Tale diritto, è stato previsto dal nostro legislatore in particolare per tutelare i soci di minoranza che rischiano di trovarsi in situazioni tali che gli permettano di svincolarsi dal patto sociale. Il recesso non richiede accettazione da parte della società.

Nelle S.p.A. il diritto di recesso del socio è disciplinato dall’art. 2437 c.c., il quale permette ai soci che non hanno partecipato a determinate deliberazioni o che non abbiano partecipato all’approvazione di altre. Grazie a tali possibilità, infatti, il socio, oltre a poter uscire dalla società, avrà anche la possibilità di riavere indietro la sua quota societaria, o meglio il valore economico della stessa.

Prima di tutto occorre capire quali sono le cause che consentono al socio di recedere da una società di capitali come la S.p.A.
Le cause, nello specifico, previste dalla legge sono:

  • Modifica dell’oggetto sociale, qualora la delibera modifichi in maniera significativa l’attività svolta;
  • Trasformazione della società;
  • Trasferimento della società all’estero;
  • Revoca dello stato di liquidazione;
  • Modifiche relative ai diritti di voto e partecipazione;
  • Introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
  • Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto in aggiunta a quelle disposte per legge
  • Modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso.

 

Lo statuto può inoltre prevedere specifiche cause che permettano al socio di recedere dalla società.

In base all’art. 2437-bis c.c. il diritto di recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, con lettera raccomandata, inviata entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera societaria, presente o assente in assemblea. Il recesso, tuttavia, non può essere effettuato qualora la delibera che lo consenta sia stata revocata. Qualora il recesso riguardi un fatto differente dalla deliberazione, il termine è di 30 giorni.

Il recesso può essere parziale, oppure totale. Nel primo caso, il socio recede per una parte delle azioni possedute, mentre se la rinuncia è totale il socio rinuncia totalmente alla propria partecipazione.

Se la società è stata costituita a tempo indeterminato e non quotata, il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso, tuttavia, di 180 giorni.