Il credito d’imposta

Il DPCM 4 agosto 2020 ha definito i termini (tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020) e le modalità per presentare le domande per il credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali di cui all’art. 190 del del DL Rilancio.

 

Il credito d’imposta  è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che soddisfano i seguenti requisiti:

 

1)    sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;

2)    residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia;

3)    indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);

4)    iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;

5)    impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

 

Non possono accedere all’agevolazione le imprese che beneficiano dei contributi diretti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della L. 26 ottobre 2016 n. 198 e al DLgs. 15 maggio 2017 n. 70.

 

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per i seguenti servizi digitali: acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, information technology di gestione della connettività. Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR e l’effettivo sostenimento deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali o dai soggetti che esercitano la revisione legale. Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis.

 

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, mediante la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, avvalendosi dell’autenticazione via SPID o CNS. L’elenco dei soggetti beneficiari, con il relativo importo, sarà approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito del Dipartimento entro il 31 dicembre 2020.

 

Si potrà disporre del credito d’imposta unicamente in compensazione presentando il modello F24 (recupera l’articolo “Il debito Imu non è un ostacolo per la compensazione IVA nel modello F24”)  attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Il credito d’imposta risulterà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si beneficerà dell’agevolazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il credito d’imposta risulterà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno dell’agevolazione.

 

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al DLgs. 15 maggio 2017 n. 70.