I vari tipi di Società: la Società di Persone

La società semplice è quel tipo di società che si può definire “base”, destinato unicamente all’esercizio di un’attività non-commerciale. Le società di persone sono quelle definite tali in quanto in esse prevale un elemento soggettivo che viene rappresentato dai soci rispetto al capitale. Esse non assumono una qualche forma di personalità giuridica come invece avviene per quelle di capitale, ma presentano un grado di separazione patrimoniale che permette di creare una divisione tra il patrimonio del socio e quello della società.

L’amministratore della società nascente deve provvedere all’iscrizione nella Sezione speciale del registro delle imprese e nel caso in cui sia presente un contratto verbale, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti i soci. Al momento della costituzione della società semplice, non solo non è richiesto alcun requisito formale ma, tranne l’oggetto, nessun altro elemento deve necessariamente essere indicato.

Le società di persone sono di tre tipi: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

  1. SOCIETÀ SEMPLICE: Utilizzando la forma della società semplice è possibile esercitare solo attività non commerciali. L’atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, mentre è invece obbligatoria l’iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese. L’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (se non stabilito al momento dell’avviamento). La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Per quanto riguarda i soli soci che non amministrano direttamente la società può essere esclusa mediante un esplicito patto contrario. Tale patto, per essere vincolante ai terzi, deve essere portato a conoscenza di questi ultimi con mezzi idonei (iscrizione nel Registro delle Imprese ad esempio).
  2. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: La società in nome collettivo è una società di persone con oggetto commerciale a differenza della precedente. Tutti i soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali. I soci hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale. La società in nome collettivo non ha personalità giuridica. A differenza che nella società semplice, non è possibile per i soci fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi. É possibile escludere la responsabilità di uno o più soci solo con effetto tra i soci stessi, in questo caso dunque i creditori possono chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero. Nel caso esista un patto apposito nel contratto per escludere la responsabilità di un socio, e proprio questo ha pagato il creditore, allora quest’ultimo potrà chiedere agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento da lui fatto.
  3. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: La società in accomandita semplice, nota anche come società S.A.S, è una società di persone composta da due differenti categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. In queste società i soci accomandatari rispondono fermamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota assegnata. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice. Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme relative alle società in accomandita semplice. La costituzione di una SAS prevede che siano indicati sia i soci accomandatari sia i soci accomandanti sino a quando la società non venga iscritta nel registro delle imprese, e i rapporti fra la società e i terzi non vengano eseguiti.