Gli ecommerce devono emettere fattura o scontrini?

In dei precedenti articoli vi avevamo parlato della differenza tra ecommerce diretto e indiretto e della differenza tra marketplace e ecommerce, ma questa volta muoviamo dalla domanda “gli ecommerce devono emettere fatture o scontrini?”.

Nel caso di Commercio elettronico diretto, l’IVA sull’importo pagato dall’acquirente, verrà applicata secondo le aliquote del Paese membro dell’Unione Europea in cui è residente il cliente stesso. Dal 1° Gennaio 2019 è permesso ai titolari di e-commerce diretto UE o Extra UE con clienti privati nel mercato europeo, aderire al cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop): consente alle imprese di ecommerce diretto di non dover registrare la P.IVA in tutti gli Stati membri in cui sono domiciliati i clienti.
Basta effettuare la registrazione al MOSS, effettuare l’identificazione fiscale e renderlo come punto di riferimento per tutti gli adempimenti IVA.

Le modalità di applicazione dell’Iva sono differenziate a seconda dello status del committente:

  • Nei rapporti business to business, il cliente deve applicare l’imposta con il meccanismo del reverse charge art. 7-ter;
  • Nei rapporti business to consumer, invece, l’imposta viene pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario), previa identificazione tramite regime MOSS.

Quindi per i rapporto B2C dato che la vendita di servizi o beni virtuali rientra nella vendita per corrispondenza non è obbligatorio emettere scontrino o ricevuta fiscale secondo la normativa Risoluzione n 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate.

Mentre, nel commercio elettronico indiretto: nel caso in cui l’acquirente è un consumatore finale residente in Italia, le transazioni sono soggette al regime previsto per le vendite per corrispondenza. Pertanto, a seconda dello status del cliente si dovrà emettere fattura elettronica nel caso la richiesta provenisse da una società mentre nessun scontrino se fosse un cliente privato.

In conclusione, gli e-commerce hanno l’obbligo di emettere fattura SOLO in caso di vendita B2B con partita IVA e di richiesta esplicita anche da parte di clienti privati nel caso ad esempio di detrazioni fiscali su prodotti particolari. Inoltre, si ricorda che le attività di commercio elettronico sono esonerate dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico.

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