L’agenzia delle Entrate ha già fornito le istruzioni per chiedere il bonus previsto dall’articolo 1 del decreto sostegni.
Per richiedere il contributo a fondo perduto si ha tempo fino al 28 maggio. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha pubblicato sul suo sito anche la misura, i contribuenti destinatari, il calcolo del contributo e le modalità per richiederlo o restituirlo.
Gli aventi diritto e gli esclusi del fondo perduto
Gli aventi diritto sono le imprese, i professionisti, gli agricoltori, le partite Iva e autonomi, il cui fatturato 2019 non risulti superiore a 10 milioni di euro.
Sono esclusi, invece, i contribuenti che hanno cessato la propria attività al 23 marzo 2021 o che l’hanno avviata nella medesima data.
Per poter usufruire del contributo in questione, il calo del fatturato (dal 2019 al 2020) deve essere almeno del 30%. Il fondo perduto, in ogni caso, non può superare i 150mila euro ed, inoltre, viene riconosciuto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le società o soggetti collettivi. Si ricorda, inoltre, che il contributo è escluso dalla tassazione IRPEF ed IRAP.
E chi dichiara il falso?
Per l’ottenimento del fondo perduto, coloro che dichiarano il falso sono passibili di sanzioni penali. Qualora, infatti, un contribuente percepisca un contributo a fondo perduto che non gli spetta, verrà applicato l’art. 316-ter c.p. Se il contributo è inferiore o pari a 4mila euro, verrà applicata una sanzione tra i 5.164 ed i 25.822 euro. La sanzione non può superare il triplo del contributo ottenuto. Se il contributo a fondo perduto, invece, supera i 4mila euro, è prevista la reclusione dai 6 mesi fino ai tre anni.
Tuttavia, la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto, indebitamente percepita, evita ulteriori sanzioni amministrative e penali. I contribuenti non destinatari, che hanno ottenuto indebitamente il contributo, devono restituirlo con interessi e sanzioni, le quali possono essere ridotte qualora i destinatari si ravvedano tempestivamente.
In che modo? Mediante la restituzione del fondo indebitamente percepito con i relativi interessi e sanzioni (prevista dall’art. 13, co.5, del D.lgs. 471/1997).