Irregolarità e sanzionabilità delle fatture con descrizione generica

In alcuni dei nostri focus abbiamo già affrontato il tema della Fatturazione elettronica, illustrandovi i software gratuiti o a pagamento più apprezzati  e gli errori che possono verificarsi quando si emette una fattura.

A volte può capitare che l’Agenzia delle Entrate contesti la descrizione inserita nelle fatture. Da tale contestazione potrebbero derivare delle conseguenze relative l’inerenza e la congruità del costo sostenuto, ma anche il diritto alla detrazione dell’Iva esposta nella fattura. In alcuni casi potrebbe essere messa in discussione l’esistenza stessa della prestazione eseguita.

Per questo è fondamentale che nel campo inerente la descrizione della fattura, venga descritta dettagliatamente la prestazione o il bene oggetto di acquisto nel rispetto dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la corretta compilazione della fattura, tra questi viene espressamente richiesto di specificare la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione al fine di garantire la trasparenza e di consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

Fornire una descrizione troppo generica che mette insieme più prestazioni costituisce una violazione della norma andando incontro a delle sanzioni. È il caso di una Srl alla quale sono stati notificati tre atti di contestazione e relative sanzioni per l’irregolare compilazione delle fatture da essa emesse con generica indicazione: “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite“.

La sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto l’irregolarità delle fatture emesse e la violazione dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 confermando le sanzioni per irregolare compilazione del documento.

Vi invitiamo a consultare il nostro articolo riguardante il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in merito alle fatture con partita iva errata per cui non serve la nota di variazione.

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