Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico negli enti del Terzo settore

Dietro sollecito della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, il Ministero del Lavoro ha rilasciato una nota avente oggetto “Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del terzo settore”. Dal suddetto documento si evince la volontà ministeriale di tenere distinta la struttura delle associazioni da quella delle fondazioni: per le fondazioni del Terzo settore appare ammissibile affidare la gestione dell’ente ad un organo di amministrazione a composizione monocratica , tale possibilità è, invece, preclusa nelle associazioni, enti nei quali si ritiene necessaria la nomina di un consiglio di amministrazione pluripersonale (tale principio si estende a tutte le associazioni e non esclusivamente alle associazioni del Terzo settore).

Rimane, comunque, ammissibile il ricorso ad un organo di amministrazione monocratico nelle associazioni in situazioni temporanee, in vista del ripristino della plurisoggettività dell’organo entro un determinato periodo (ad esempio un esercizio annuale) oppure in settori particolari (ad esempio negli enti religiosi).

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