La responsabilità è dell’ente quando procedure e protezioni risultano inadeguate

La Cassazione con sentenza 13575 afferma la prescrizione del reato di lesioni personali colpose a carico dell’amministratore unico di una Spa, ma l’aspetto che dobbiamo sottolineare è che viene confermata la sanzione di 30 mila euro a carico dell’azienda per lesioni colpose gravi, per la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro precisamente articolo 25-septies Dlgs 231/2001.

Nel dettaglio, l’incidente riguardava un lavoratore che si era ustionato per rimuovere delle rimanenze di plastica da un iniettore senza usare i dispositivi di sicurezza. Sicuramente si tratta di impudenza che però non salva sicuramente l’azienda da responsabilità in quanto i guanti in dotazione non erano nemmeno adeguati a porre in essere la procedura sopra descritta.

Dunque l’azienda non gode della natura esimente quando il lavoratore viola le regole perché non informato o quando, come in questo caso, non fornisce delle protezioni conformi oppurre in ultima battuta non aggiorna il documento di valutazione dei rischi.

La ratio della condanna consta nel mancato acquisto di strumenti utili ad evitare le ustioni, l’omesso aggiornamento del documento di valutazione del rischio, e la scarsa formazione dei lavoratori e dunque come cita l’art 5 del dlgs 231/2001 “L’ente e’ responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.”

Il vantaggio dell’ente consiste nel risparmio di spesa derivato sia dal mancato acquisto di dispositivi conformi all’uso del settore, sia nell’assenza di corsi di formazione, oltre che il vantaggio derivato dall’assenza di misure stringenti che permettono ritmi di produzione più veloce.

Per concludere, l’azienda deve adottare ed efficacemente attuare le procedure presenti nei Modelli di organizzazione e controllo non solo per godere della natura esimente e dunque per evitare di incorrere in sanzioni ma anche per introdurre un modello di business efficace ed efficiente che permette di evitare scostamenti negativi .