Secondo il Decreto “Cura Italia” precisamente dall’art.62 comma 1 del Dl 18/2020 sono stati sospesi degli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’ 8 Marzo al 31 Maggio. Se volete maggiori informazioni sul DL Cura Italia qui trovate i due focus: parte I e parte II.
Tra gli adempimenti più importanti troviamo la presentazione della dichiarazione iva 2020 in relazione all’anno 2019. Il pagamento della dichiarazione Iva si potrà effettuare, senza applicazioni di sanzioni, entro il 30 Giugno 2020.
Chiaramente la sospensione del termine per l’invio della dichiarazione dovrebbe prevedere anche il differimenti di quello per la valida presentazione del modello IVA2020 per l’anno 2019.
A livello formale il DL 18/2020 prevede una sospensione del termine del 30 Aprile non prevedendo un nuovo termine ma concedendo la possibilità di presentare la dichiarazione Iva entro il 30 Giugno senza somministrare al contribuente delle sanzioni.
Per quanto concerne il diritto di detrazione, tale operazione sarà posta in essere con la dichiarazione Iva riferita al 2019, da presentare sempre entro il 30 Giugno 2020.
Per i contribuenti che non dovessero esercitare tale diritto nel termine precedentemente definito, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “ a favore” entro il 31 Dicembre 2025. Per le stesse motivazioni sopracitate è da ritenersi posticipato anche il termine per effettuare la variazione in diminuzione.
È importante comprendere che quanto detto in precedenza non vale per le fatture ricevute a inizio 2020, relative al ad operazioni del 2019.
Dunque è importante affidarsi a dei consulenti validi al fine di sviluppare non solo business per l’impresa ma comprendere quali siano le strategie valide per contrastare la crisi causata dall’emergenza Covid-19 ed evitare di incorrere in sanzioni future.