La nostra economia vive un momento complicato e difficile; Il nostro consiglio è riflettere sulla vision futura. Ve ne parlavamo nel Focus ‘sconfiggere il coronavirus e progettare la ripresa per le imprese‘.
Alla fine troverete il testo integrale del decreto Cura Italia, di seguito un riassunto con la prima parte delle agevolazioni per le imprese
Art.19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Si precisa che riguarderanno il periodo 23 Febbraio-31 Agosto 2020 e che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
ART. 26,27,28,29 trattano dell’indennità a favore dei lavoratori autonomi e professionisti che è confermata per un importo di € 600,00 una tantum, con la riserva di estendere il tutto nel caso in cui il periodo di quarantena continui.
Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
La norma prevede il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Il comma 2, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall’INAIL, prevede altresì l’autorizzazione all’assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
ESERCIZI COMMERCIALI OBBLIGATORIAMENTE CHIUSI: STOP RETRIBUZIONI DIPENDENTI
Già la sentenza di Cass. n. 14419/2019 aveva chiarito che la sospensione è legittima solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia imputabile al datore di lavoro, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferita a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato.
Questa opera nel caso in cui si tratti di attività espressamente citate ed obbligate a chiudere secondo quanto enunciato nel DPCM 11 marzo 2020. In sintesi, la chiusura deve derivare da condizioni oggettive.
Confermata la necessità di smart working ed i divieti di uscire da casa se non per comprovate ragioni.
FINANZIAMENTI e CREDITO
Art.49 Fondo centrale di garanzia PMI
Se avete linee di credito attive dovreste porre in essere le misure adeguate per richiedere la sospensione, un altro importante consiglio che vogliamo ribadire è la possibilità di usufruire del Factoring e di leggere il nostro approfondimento su Perdite fiscali ed eccedenze ACE si trasformano in credito d’imposta. Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Vi informiamo che saranno previsti interventi per agevolare l’accesso al credito delle PMI e delle imprese con la garanzia del fondo centrale di garanzia se consultate la nostra pagina finanziamenti o ci scriveteci ([email protected]) vi ricordiamo che possiamo farvi accedere a queste agevolazione confermato lo stop alle linee di credito.
Questo è il momento giusto per usufruire dei programmi di finanza agevolata Resto al sud, Cultura crea e vi ricordiamo sempre attivo il programma CPW Italia Anti crisi covid19 che omaggia alle imprese iscritte in Italia un sito web o un piano strategico aziendale.
Il titolo IV del decreto illustra le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese
ART-60
La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.
Art.61
Sospende fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, leggendo l’articolo si evincerà anche l’estensione ad altre categorie.
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tral’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
ART.63 BONUS € 100 PER I LAVORATORI
Dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, che continuino a prestare servizio nella sede di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria, nel mese di marzo 2020;
ART.64 Credito d’imposta per la Sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un DL Covid-19 17.03.2020 ore 20.00 importo massimo del credito d’imposta di 20.000 euro
Prossimo aggiornamento sulla restante parte del decreto per qualsiasi informazione o consulenza contattateci.