Di seguito un riassunto delle parte di maggiore importanza del DECRETO LIQUIDITA IMPRESE N. 23 del 8 APRILE 2020
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Art.13 comma 1 lettera a) b) c)
Fondo Centrale di Garanzia PMI
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) Operazioni con durata massima 72 mesi l’Importo finanziamento non può superare:
– doppio della spesa per il personale anno 2019 o ultimo anno disponibile;
– 25% Fatturato 2019;
– fabbisogno dei costi del capitale di esercizio e costi per investimento nei successivi 18 mesi attestato mediante autocertificazione;
– Garanzia diretta 90%;
d) Riassicurazione 100% con Garanzia Confidi massimo 90%
Art. 13 comma 1 lettera m):
Importo massimo €. 25.000
- Max 25% Fatturato ultimo bilancio
- Preammortamento 24 mesi e durata massima 72 mesi
- Garanzia diretta/Riassicurazione al 100%
- PMI danneggiate dall’emergenza Covid-19
- Premio di garanzia solo copertura costi di istruttoria
- Tasso di interesse non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
Art. 13 comma 1 lettera n):
Importo massimo €.800.000
- PMI danneggiate dall’emergenza Covid-19
- PMI con Ricavi non superiori a 3.200.000
- Prestiti importo massimo 25% Fatturato
- la Garanzia diretta del 90% rilasciato dallo Stato alla Banca può essere cumulata con una Garanzia del 10% rilasciata dal Confidi alla Banca, raggiungendo la copertura del 100% dell’operazione finanziata senza valutazione andamentale
- tasso: non indicato nel decretoTutti gli altri casi:
Importo massimo €.5.000.000 - Garanzia diretta rilasciata dallo Stato alla Banca dell’80%
- Garanzia rilasciata dal Confidi alla Banca dell’80% con riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia all’90% senza valutazione andamentaleArt. 13 comma 1 lettera e)
Ristrutturazione dei debiti - Rinegoziazione debiti a m/l termine a condizione che il nuovo finanziamento sia superiore del 10% al residuo che si va a negoziare
- Garanzia diretta rilasciata dallo Stato alla Banca dell’80%
- Garanzia rilasciata dal Confidi alla Banca dell’80% con riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia all’90%
- Art. 13 comma 1 lettera g)
Inadempienze probabili scadute, sconfinanti e deteriorate - La garanzia è concessa anche alle PMI che presentano inadempienze probabili, scadute, sconfinate e deteriorate, purché detta classificazione non sia anteriore al 31.01.2020.
- Sono escluse le imprese che presentano posizioni in SOFFERENZAPer ogni dubbio ed informazione siamo vostra disposizione anche per mezzo skype