La consulenza secondo CPW Italia: il Decreto Cura Italia – Parte II

Di seguito, come promesso, continua il nostro focus sul Decreto Cura Italia. Ecco la seconda ed ultima parte degli articoli interessanti per le imprese 

Art. 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi

La disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ( cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

La misura è utilizzabile , esclusivamente , in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24.

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.
Il comma 1 prevede che per le predette erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Il comma 2 inoltre estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)


L’articolo sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In particolare, per quanto riguarda l’attività di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31–ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016.

Inoltre, in relazione alle medesime istanze di interpello, il comma 2 stabilisce che – laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione – i termini per la risposta, così come il termine previsto

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’ 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.  dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Infine, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria [email protected].

Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c, 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza.

L’articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art.68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)


L’articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene prevista l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il comma 3, infine, contempla, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d),del decreto-legge n.119 del 2018, e articolo 16-bis, comma 1, letterab), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.

Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Ciò, tenuto conto:

  • della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
  • dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

  • Art. 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi)
  • 
I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS (VLT) 
e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP), rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi.

    La sospensione dei termini di versamento del PREU di cui al comma 1 dell’articolo e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all’intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

    Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

    Art. 70 (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)


    La disposizione reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del “Coronavirus”, alla cosiddetta Brexit, nonché dell’azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell’attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposizioni (bevande edulcorate, imposta sui prodotti accessori dei tabacchi da fumo, plastic tax) e, in ambito doganale.

    La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis ̧ del decreto legge 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). Ci si riferisce in particolare alle risorse variabili accertate e trasferite con decreto del Ministero vigilante ai sensi dell’art. 3, comma 165, della legge 350 del 2003. Si tratta di importi consistenti che solo le Agenzie fiscali si trovano a non poter utilizzare per intero. E si tratta, in larga prevalenza, di somme derivanti dall’attività di controllo tributario svolta proprio dal personale delle Agenzie fiscali. A partire dall’anno 2012, delle somme trasferite a tale titolo per un importo medio annuo di 40 milioni di euro circa, oltre la metà sono rimaste inutilizzabili tanto da arrivare nel 2017 a disporre di un importo non attribuito al personale di circa 124 milioni di euro relativi agli ultimi sei anni.

    In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell’attività svolta dall’Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. L’incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale. Le somme in questione deriverebbero da maggiori finanziamenti.

     
    Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)


    L’articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall’articolo 36 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica.

    Art. 72
(Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)(colllegamenti con articolo sull’internazionalizzazione)

    1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

    a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione (collegamento) volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

    b) potenziamento delle attività di promozione(collegamento) del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

    c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

    d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

    2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

    a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

    Art. 78
(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)


    1.Le parole “50 per cento” sono sostituite con le parole “70 per cento”.

    2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su:

    – finanziamenti bancari destinati al capitale circolante

    – alla ristrutturazione dei debiti

    – per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

     Art. 88
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto
di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)


    1. Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

    3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

    Art.90
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)


  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinataal sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.  Inoltre è posbbile accedere a fondi pubblici per sostenere la cultura attraverso canali come “Cultura Crea” che  è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell’industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  Si tratta di Finanziamento agevolato a tasso zero e contributo a fondo perduto sulle spese ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità.

Gli incentivi , possono coprire fino all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità. Qui gli approfondimenti sulle misure Cultura crea e Resto al sud.

Art. 94
(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

  • La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, 
costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
  • In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1.
  • Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. 
Art. 95
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)

    1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti

    sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

    Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

    1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva

    dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

    Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)


    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura
    dell’esercizio.

  • 
2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata(collegamenti), e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

    1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

    a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

    b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del

    rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31

    maggio 2020.

    3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per

    l’anno 2020:

    – i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30

    giugno 2020;

    – il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta

    regionale entro il 31 luglio 2020.

    4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto

    dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

    5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

    6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’articolo 170, comma 1,

    del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020

    7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-

    bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18

    agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

    8. Il termine di cui all’articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30

    settembre 2020.

    9. Il termine di cui all’articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è

    fissato al 31 dicembre 2020.

    10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti

    termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

    il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni;

    il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;

    il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;

    il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.

    Art. 113
(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

    1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

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