Abbiamo più volte parlato delle misure volte a contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza Covid_19, contenute nel Decreto Rilancio.
Oggi abbiamo analizzato l’articolo 28 che prevede la concessione un credito d’imposta nella misura del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro. Gli aventi diritto sono soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.
Il credito d’imposta è stato concesso inoltre alle strutture alberghiere e agrituristiche e, come chiarisce la circolare 14 dell’Agenzia delle Entrate, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Lo scopo è sostenere le attività più colpite dall’emergenza specialmente il settore turistico; infatti la sopra citata circolare individua tra le attività turistiche aventi diritto al credito d’imposta per le locazioni, non solo quelle alberghiere e agrituristiche ma anche quelle extra-alberghiere, specificando che tra queste sono da intendersi, le imprese con codice Ateco 55.20 (case vacanze, strutture, affittacamere per brevi soggiorni, residence e villaggi turistici, B&B, ostelli, colonie marine e montane). QUI il nostro approfondimento sulla differenza tra strutture alberghiere.
Le strutture alberghiere ed agrituristiche potranno usufruire del credito d’imposta senza dove rispettare il parametro relativo al tetto massimo di ricavi/compensi 2019 fissato a 5 milioni di euro. Tuttavia, strutture alberghiere ed extra-alberghiere dovranno aver registrato una diminuzione del fatturato del 50% rispetto allo stesso periodo (Marzo – Aprile – Maggio) del 2019.
Viene precisato che il credito d’imposta è fruibile indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile a condizione che questo sia realmente destinato all’attività turistica.
Qui potete consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate