Nel Decreto Rilancio emergono delle discrasie inerenti al nuovo credito d’imposta pari al 60 % dei canoni corrisposti per il mese di Marzo, Aprile e Maggio ad imprese e professionisti affittuari di immobili a uso non abitativo.
Dunque, è implicito che tutte le strutture turistico – ricettive sono state escluse a causa di un requisito oggettivo mancante in quanto il credito d’imposta pari al 60% dei canoni corrisposti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, spetta esclusivamente in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo.
Inoltre, un altro paletto previsto dal Decreto Rilancio è il calo di fatturato, come è stato recentemente usato per la sospensione dei pagamenti di tasse e contributi. Vi invitiamo a leggere il nostro focus sul Decreto Liquidità.
A tal proposito, è ovvio affermare che rimangono esclusi dal bonus le imprese ed i professionisti che hanno iniziato a svolgere l’attività a partire dal 1 giugno 2019 in quanto non sono in possesso di un requisito soggettivo che è quello indicato al comma 5 della norma.
Per far chiarezza su ciò di cui stiamo parlando è importante comprendere cosa prevede la norma. Infatti la conditio sine qua è che le aziende abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese. Quindi la norma attualmente sembrerebbe escludere dal bonus tutti quei soggetti economici che hanno posto in essere l’attività a partire dal 1 giugno 2019 poiché privi di fatturato nei mesi oggetto del test della contrazione.
Dunque per evitare di incorrere in errore è importante confrontarsi sempre con il proprio consulente il quale potrà indicarvi la scelta più efficace ed efficiente per la vostra azienda. Anche noi di CPW Italia ci mettiamo a disposizione per una consulenza