Come discusso nel precedente articolo – nell’ambito della c.d. “Transizione 4.0” e grazie alla L. n. 178/2020 – è possibile beneficiare di nuove misure di agevolazione degli investimenti tramite credito d’imposta. Ma quando e come è possibile richiederlo?
Il credito d’imposta si determina attraverso una percentuale sul costo dell’investimento e in particolare:
- Per beni materiali e immateriali “ordinari” nella misura del 10% del costo, che viene elevata al 15% nel caso di beni strumentali al lavoro agile;
- Per beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 secondo la seguente tabella
Periodo: 16/11/20 – 31/12/21 | Periodo: 01/01/22 – 31/12/22 | |
Fino a 2,5 milioni | 50% | 40% |
Da 2,5 a 10 milioni | 30% | 20% |
Da 10 a 20 milioni | 10% | 10% |
Ciò significa che, ipotizzando di acquistare un bene dopo l’01/01/2021 al costo di 3 Milioni di euro, il credito d’imposta verrà così calcolato: (40% * 2.500.000) + (20% * 500.000) = € 1.100.000
- Per beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 nella misura del 20% con un limite massimo di costo per € 1 milione.
Credito d’imposta: modalità di utilizzo
In questo caso è possibile utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione dei debiti tributari tramite il modello F24. Il credito viene fruito in (minimo):
- 3 quote annuali di pari importo.
- In un’unica soluzione per soggetti che hanno ottenuto ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro e che effettuano investimenti in beni “ordinari” dal 16/11/2020 al 31/12/2021.
Quali sono i documenti necessari?
È importante per futuri controlli, pena la perdita dell’agevolazione, conservare la documentazione che attesti l’effettivo sostenimento dei costi oggetto dell’investimento. Nello specifico le fatture e gli altri documenti relativi a tali acquisizioni devono indicare espressamente il riferimento alle disposizioni normative da cui nasce il beneficio (acquisto ai sensi dell’art.1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020).
Mancato adempimento e regolarizzazione
La conseguenza della mancata indicazione in fattura è la perdita dell’agevolazione del credito d’imposta, tuttavia è possibile sanare tale mancanza in diversi modi. A tal proposito occorre distinguere due tipi di documenti: in formato cartaceo e in formato elettronico.
- Per documenti in formato cartaceo, il cessionario (ovvero colui che acquista il bene) può autonomamente riportare la dicitura su ciascuna fattura tramite “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.
- Per i documenti in formato elettronico, è possibile:
- Stampare il documento e annotare la dicitura sempre attraverso “scrittura indelebile”.
- “Realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso”, riportando inoltre gli estremi della fattura in questione, ai sensi delle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019. L’integrazione dovrebbe infine esse trasmessa al Sdl.
- Per il cedente, emettere una nota di credito annullando il documento errato e produrre poi una nuova fattura corretta.
Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti in beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016, le imprese (per ottenere il credito d’imposta) sono tenute a produrre:
- Una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.
- Un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato, il quale garantisca che i beni possiedono le caratteristiche tecniche idonee e che questi ultimi siano interconnessi alla combinazione aziendale.
Per i beni dal costo di acquisizione non superiore a € 300.000, può essere prodotta anche soltanto una autodichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR 28/12/2020.