Come classificare le partecipazioni in bilancio

L’OIC (Organismo Italiano di contabilità) in una recente comunicazione ha chiarito definitivamente quale classificazione deve essere data alle partecipazioni all’interno del bilancio, affermando che i criteri di classificazione riguardano tutte le partecipazioni e non solo quelle di controllo. Stando all’OIC, quindi, le partecipazioni destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società devono essere iscritte tra le immobilizzazioni, mentre le altre devono essere iscritte nell’attivo circolante. 

Per capire se esiste effettivamente la possibilità che determinate partecipazioni permangano presso il patrimonio aziendale, e quindi vadano iscritte presso le immobilizzazioni, è necessario prendere in considerazione due elementi essenziali: in primis la volontà da parte dell’azienda e, soprattutto, l’ effettiva capacità di quest’ultima nel detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo (ovvero per più di dodici mesi). La prospettiva di vendita non basta, infatti, per determinare la partecipazione nell’attivo circolante, quindi è necessario che oltre a questa vi sia anche l’effettiva capacità da parte della società di detenere la stessa nel proprio patrimonio per un periodo più o meno prolungato.  

Ci teniamo a ricordare, tuttavia, che l’OIC  ha precisato che, in coerenza con quanto illustrato, gli organi amministrativi possono destinare un portafoglio di partecipazioni della medesima fattispecie, in parte ad investimento duraturo (da iscriversi nell’attivo immobilizzato), in parte alla negoziazione, da iscriversi nell’attivo circolante. Inoltre,  se avete partecipazioni in altre imprese,  in misura non inferiore a un quinto del capitale della partecipata, (o a un decimo se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati) queste devono essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie. Infine, le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell’attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine, mentre le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.