Oggi esistono due modalità di calcolo del credito di imposta a seconda della tipologia degli investimenti.
La prima modalità
La prima modalità di calcolo riguarda gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per questa tipologia di investimenti il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
…e per la seconda?
Per la seconda modalità di calcolo si fa riferimento agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (stampa). In questo caso il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Come è usufruibile?
Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (con il codice tributo corretto). I soggetti ammessi devono presentare il modello F24 a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Tale elenco sarà visibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Se il credito è superiore a 150.000 euro può essere fruito secondo una procedura più meticolosa e dettaglita che dovrà essere seguita dal proprio consulente. Ciò è dovuto al fatto che questo può essere usufruito soltanto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione. Questa sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.
Per prenotare il bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate o da realizzare nel 2021 è necessario inviare entro il 31 marzo 2021 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione può essere trasmessa direttamente dai parte dei propri consulenti abilitati o tramite una società del gruppo, qualora il richiedente faccia parte di un gruppo societario. Oppure tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Grazie all’introduzione del Dl Sostegno sarà possibile usufruire del credito d’imposta attraverso la procedura attivata dal proprio consulente.