Chi è obbligato a redigere la Certificazione Unica?

Prima di comprendere chi sono i soggetti obbligati a redigere la Certificazione Unica, risulta necessario comprendere che cosa sia questo documento.

La Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR n. 322/98) è un modello certificativo che i sostituti d’imposta (ovvero coloro obbligati al rilascio di tale documento ai sensi dell’art. 23 DPR 600/73), che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciano a coloro che li hanno percepiti al fine di attestare:

 

–       Dati fiscali;

–       Dati previdenziali ed assistenziali.

 

Tale certificazione deve essere consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, ed inoltre deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Per le certificazioni che contengono solo redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione precompilata il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre. A questo proposito, vi consigliamo di leggere il nostro articolo riguardante la proroga delle scadenze fiscali a causa del Coronavirus.

Andiamo a vedere, in maniera più precisa chi sono questi “sostituti d’imposta”. Sono:

 

–       Soggetti che esercitano arti o professioni in contabilità semplificata, o attività commerciali o artigianali in contabilità semplificata;

–       Aziende familiari (se l’attività è esercitata in società);

–       Condomini;

–       Società di capitale e società di persone residenti sul territorio nazionale;

–       Enti commerciali equiparati alle società di capitali;

–       Enti non commerciali (Regioni, Province e Comuni) che non hanno come oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali;

–       Amministrazioni dello Stato;

–       Associazioni non riconosciute, consorzi ed aziende speciali;

–       Società ed enti di ogni tipo, con e senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano;

–       Società di armamento residenti nel territorio italiano;

–       Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;

–       Associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano;

–       Curatori fallimentari e commissari liquidatori;

–       Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.

 

I soggetti qui elencati, sono tenuti a compilare la Certificazione Unica qualora abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Solo per citarne alcuni:

 

–       Redditi di lavoro dipendente (art. 23 DPR n. 600/73);

–       Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24 DPR n. 600/73);

–       Reddito derivante da lavoro autonomo o su altri redditi, (art. 25 DPR n. 600/73).

–       Compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 29 DPR n. 600/73).

 

 

Vi sono anche sostituti di imposta i quali, invece, non sono tenuti al rilascio della Certificazione Unica.

In particolare si tratta di:

–       Privati datori di lavoro, per compensi erogati a collaboratori familiari, autisti e giardinieri;

–       Privati committenti che erogano reddito a fronte di attività di lavoro autonomo;

–       Soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a determinare reddito per colui che lo percepisce.

 

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