Prima di comprendere chi sono i soggetti obbligati a redigere la Certificazione Unica, risulta necessario comprendere che cosa sia questo documento.
La Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR n. 322/98) è un modello certificativo che i sostituti d’imposta (ovvero coloro obbligati al rilascio di tale documento ai sensi dell’art. 23 DPR 600/73), che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciano a coloro che li hanno percepiti al fine di attestare:
– Dati fiscali;
– Dati previdenziali ed assistenziali.
Tale certificazione deve essere consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, ed inoltre deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Per le certificazioni che contengono solo redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione precompilata il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre. A questo proposito, vi consigliamo di leggere il nostro articolo riguardante la proroga delle scadenze fiscali a causa del Coronavirus.
Andiamo a vedere, in maniera più precisa chi sono questi “sostituti d’imposta”. Sono:
– Soggetti che esercitano arti o professioni in contabilità semplificata, o attività commerciali o artigianali in contabilità semplificata;
– Aziende familiari (se l’attività è esercitata in società);
– Condomini;
– Società di capitale e società di persone residenti sul territorio nazionale;
– Enti commerciali equiparati alle società di capitali;
– Enti non commerciali (Regioni, Province e Comuni) che non hanno come oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali;
– Amministrazioni dello Stato;
– Associazioni non riconosciute, consorzi ed aziende speciali;
– Società ed enti di ogni tipo, con e senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano;
– Società di armamento residenti nel territorio italiano;
– Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
– Associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano;
– Curatori fallimentari e commissari liquidatori;
– Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.
I soggetti qui elencati, sono tenuti a compilare la Certificazione Unica qualora abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Solo per citarne alcuni:
– Redditi di lavoro dipendente (art. 23 DPR n. 600/73);
– Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24 DPR n. 600/73);
– Reddito derivante da lavoro autonomo o su altri redditi, (art. 25 DPR n. 600/73).
– Compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 29 DPR n. 600/73).
Vi sono anche sostituti di imposta i quali, invece, non sono tenuti al rilascio della Certificazione Unica.
In particolare si tratta di:
– Privati datori di lavoro, per compensi erogati a collaboratori familiari, autisti e giardinieri;
– Privati committenti che erogano reddito a fronte di attività di lavoro autonomo;
– Soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a determinare reddito per colui che lo percepisce.
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