Cedolare Secca sugli affitti di immobili ad uso commerciale

La cedolare secca è un regime di tassazione alternativo a quello ordinario, al quale possono accedere esclusivamente le persone fisiche che percepiscono redditi derivanti da contratti di locazione di immobili. Optando per questo regime, il proprietario dell’immobile ha il vantaggio di avere un’imposta fissa al 21% o al 10% e di non dover pagare alcuna imposta di registro e di bollo. Inoltre optando per la cedolare secca il proprietario sceglie di rinunciare all’aggiornamento del canone di locazione, comprensivo dell’aumento ISTAT; ciò costituisce un vantaggio per il conduttore che non dovrà pagare né l’aumento Istat né le imposte per la registrazione del contratto.

Con la Legge di Bilancio 2019 è stato stabilito che possono optare per questo regime di tassazione anche i proprietari che affittano gli immobili per uso commerciale a condizione che l’unità immobiliare sia classificata nella categoria catastale C/1, che non superi i 600mq e che il contratto sia stipulato nel 2019.

L’Agenzia delle Entrate in data 01/01/2020 ha pubblicato l’interpello 198 in cui chiarisce che l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione. Tuttavia, se non è stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive ovvero è possibile passare dal regime di tassazione ordinario a quello della cedolare secca entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità) purché il contratto di locazione del negozio sia stato stipulato nel corso del 2019. L’esercizio o la modifica dell’opzione possono essere effettuati presentando il modello RLI, debitamente compilato, o allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto o per via telematica, entro i termini su indicati.

QUI il link dell’interpello sul sito dell’Agenzia delle Entrate: