Carichi fiscali pendenti: come si fanno a verificare?

Il certificato dei carichi pendenti (o Certificato unico debiti tributari ex art. 364 D.Lgs. n. 14/2019) è un documento, da richiedere all’Agenzia delle Entrate, che permette al contribuente che compie l’istanza di conoscere l’esistenza di debiti tributari per imposte dirette ed indirette. In particolare, tale documento permette di identificare le imposte: Irpef, Ires, Iva, l’ imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte sostitutive etc, le quali sono state contestate al contribuente e non riscosse.

 Si tratta, come è facilmente intuibile, di un documento particolarmente importante per i contribuenti, in quanto permette loro di conoscere le eventuali situazioni debitorie di cui, con molta probabilità, non sono neanche a conoscenza. L’istanza deve essere presentata all’ Agenzia delle Entrate direttamente da parte del contribuente.

E’ un documento che di solito viene richiesto durante le operazioni di fusioni e scissioni aziendali, o nei casi di collaborazione lavorativa, nell’attività di due diligence per conoscere, di fatto, la situazione fiscale della società con la quale si decide di entrare in affari. Il caso più ricorrente, legato al rilascio di tale documento, riguarda l’ipotesi di cessione di azienda, nel quale la certificazione riguarda le violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, in quanto in questo periodo l’acquirente è responsabile in solido per i debiti contratti dal cessionario.

 Come si richiede il certificato?

Il certificato dei carichi pendenti viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – competente in base al domicilio fiscale del soggetto d’imposta – a seguito di richiesta in bollo presentata dall’interessato. Occorre tenere presente che se la richiesta è presentata dal debitore, è dovuta l’imposta di bollo.

Qualora la richiesta venga presentata ad un ufficio non territorialmente competente, quest’ultimo dovrà trasmettere la richiesta all’ufficio competente, dandone relativa comunicazione al soggetto.

 Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato: 

–          Mediante consegna diretta (in questo caso l’ufficio rilascia la relativa ricevuta);

–          Mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

–          Mediante PEC specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D.lgs. n. 14/2019)”.

Il Certificato unico debiti tributari viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente, mentre la certificazione dell’esistenza di contestazione in caso di cessione di azienda, invece, viene rilasciata entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta perviene all’ufficio competente.