La legge di bilancio 2020 rende più conveniente l’utilizzo del formato elettronico rispetto al cartaceo, l’art. 1 comma 677 della legge di bilancio 2020 modifica i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, facendo diventare questi più convenienti l’utilizzo di quelli in formato elettronico.
Scompare per sostituzione la lettera c) dell’art. 51 comma 2 del TUIR, con questa nuova legislazione non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
Rispetto al secondo periodo, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (cioè i buoni pasto) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di:
- 4 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
- aumentato a 8 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7 euro).
Tali limiti di esenzione devono essere accertati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati. Infatti, come enunciato dal principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 6/2019, il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dall’art. 4 comma 1 lettera d) del DM 7 giugno 2017 n. 122 non incide, ai fini fiscali, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsti dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (si veda “Buoni pa- sto, per l’esenzione fiscale non rileva il limite di otto” del 13 febbraio 2019).
La verifica del rispetto del limite rileva in quanto l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR (258,23 eu- ro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).
Quanto alla decorrenza delle suddette modifiche, si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali, che certamente individueranno il limite di esenzione applicabile (“vecchio” o “nuovo”) dovrebbe rilevare la data di consegna del buono pasto cartaceo o la data di assegnazione di quello elettronico, sulla base del principio per cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. 23 dicembre 97 n. 326, § 2.1).