E’ facile che possa capitare durante l’esercizio dell’attività d’impresa la necessità di effettuare una cessione dei beni aziendali.
Il caso concreto
Un’azienda ha un furgone di proprietà, decide di venderlo, cosa deve fare dal punto di fiscale. Una volta trovato l’acquirente ed ovviamente stabilito il prezzo l’impresa dovrà emettere fatture con indicata l’IVA
l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate
Dal lato dell’acquirente dovrà effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario ad un conto corrente intestato all’impresa titolare del bene.
Dal punto di vista giuridico
La presunzione della cessione è un negozio giuridico previsto dall’art. 1 del Dpr 441/97. Il testo recita:
“Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne’ in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilita’ dell’impresa.”
Non dimenticate come effettuare il calcolo del valore
Vendita del cespite: plusvalenza o minusvalenza
Quando si cede per corrispettivo un bene strumentale si può generare una plusvalenza o una minisvalenza.
La plus/minus valenza è la differenza tra il valore di realizzo (valore di vendita) e il valore aziendale attiribuito al bene dato dal costo storico meno i fondi ammortamento e i fondi svalutazzione.
Valore di vendita – Valore aziendale = PLUS/MINUS valenza
(Valore di vendita > Valore aziendale) = plusvalenza
(Valore di vendita < Valore aziendale) = minusvalenza
In caso di lusvalenza il plusvalore andrà annotato nei proventi e tassato nella dichiarazione dei redditi.