Operazioni societarie: gli aumenti di Capitale

Nell’ambito della gestione aziendale straordinaria, una società può decidere di incrementare il proprio capitale sociale per svariate esigenze e ciò comporta la modifica dell’atto costitutivo della società stessa. L’aumento di capitale deve essere deliberato dall’assemblea dei soci e l’atto deve esser iscritto nel registro delle imprese presentando richiesta al notaio entro 20 giorni dalla data di stipula del nuovo atto.

Innanzitutto, conoscete la differenza tra società di capitali e società di persone?

Possiamo distinguere tre tipologie di aumenti di capitale:

  • A Pagamento —-˃ ovvero la società aumenta il proprio capitale grazie a nuovi conferimenti. In questo caso, l’aumento è “reale”, perché c’è un incremento del Patrimonio societario grazie ai nuovi apporti. Coloro che sottoscrivono azioni o quote di nuova emissione assumono l’obbligazione verso la società di pagare il relativo prezzo di emissione compreso tra il valore nominale e quello di mercato. Possono essere conferiti beni in denaro, in natura o crediti. Ai conferimenti possono partecipare sia i soci che terzi soggetti che entrano cosi a far parte dell’assetto societario.
  • A Titolo gratuito —-˃ si effettua assegnando a titolo gratuito, le nuove azioni agli azionisti oppure aumentando il valore nominale delle azioni esistenti. Ciò avviene utilizzando le risorse “riserve disponibili” della società stessa. Quindi, per l’emissione delle nuove azioni non viene richiesto alcun tipo di conferimento ai soggetti assegnatari.
  • Misto —-˃ si basa in parte sull’emissione di nuove quote a pagamento e in parte sull’assegnazione di azioni a titolo gratuito.

 

A livello fiscale gli aumenti di capitale sono soggetti al pagamento di un’imposta ovvero l’atto costitutivo modificato deve essere registrato previo pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 salvo alcuni casi particolari, secondo quando stabilito nell’articolo 50 del DPR 131/86, tra cui:

  • atti relativi all’aumento di capitale con conferimento di beni immobili soggetti alla registrazione con pagamento dell’imposta proporzionale (in base alla natura dei beni conferiti)
  • atti relativi all’aumento di capitale con conferimento di natanti ed imbarcazioni da diporto che sono assoggettati ad un’imposta di registro fissa che varia a seconda della lunghezza del mezzo.

Per i soli aumenti di capitale mediante il conferimento di beni immobili si applicano le imposte ipotecaria e catastale, la cui base imponibile è determinata facendo riferimento alla base imponibile relativa all’imposta di registro. L’imposta ipotecaria è proporzionata alla base imponibile determinata per l’imposta di registro, mentre l’imposta catastale è soggetta all’imposta del 10xmille sul valore dei beni immobili determinato sulla base imponibile prevista per l’imposta di registro.