L’Arbitro bancario finanziario(ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che sorgono tra i clienti (consumatori e non) e le banche (o gli altri intermediari, come le Poste) in relazione, ad esempio, a conti correnti, mutui, prestiti. È stato istituito nel 2009 e oggi opera, con il supporto della Banca d’Italia, tramite sette collegi distribuiti sul territorio (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo) che esaminano i ricorsi in base al domicilio dei clienti
Quando si può usufruire dell’ABF
Si può accedere all’arbitrato Bancario Finanziario (ABF) non per qualsiasi controversia con banche o finanziarie ma solo per quelle dove l’importo della contestazione non superi i 100.000 euro e per finanziamenti sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2009. Attenzione, bisogna prima inviare un reclamo scritto all’intermediario, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni; se non lo fa, o il cliente è insoddisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi all’arbitrato.
Procedura
Una volta presentato il ricorso, la segreteria tecnica del collegio (istituita presso la sede locale della Banca d’Italia) verifica la completezza, la regolarità e la tempestività della documentazione fornita dal cliente e poi dall’intermediario, che può replicare.
Esito
Se accoglie il ricorso, il collegio fissa un termine all’intermediario per adeguarsi alla decisione (oltre a rimborsare i 20 euro al cliente e versare alla Banca d’Italia un contributo di 200 euro). Se non viene fissato il termine, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni. Le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti, ma se l’intermediario non le rispetta o non collabora durante la procedura l’inadempimento è pubblicato sul sito internet dell’Abf.
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