Il contratto di Apprendistato è definito all’Art. 41 del D.Lgs. 81/2015 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’assunzione agevolata di giovani lavoratori. Tale contratto presenta diversi vantaggi, di fatti consente all’apprendista di acquisire le competenze necessarie a svolgere il proprio lavoro ed, inoltre, di beneficiare di una serie di sgravi contributivi (a questo proposito recupera il nostro articolo sugli ammortizzatori sociali COVID-19).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato rientrano tra i destinatari della formazione 4.0
La forma scritta non è prevista a pena invalidità. Tuttavia, vi sono alcuni elementi distintivi di questa tipologia contrattuale per la quale è richiesta la forma scritta (ad esempio il periodo di prova, il piano formativo ecc.), la cui mancanza comporta la irrogazione di sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro. Pertanto, ci sentiamo di consigliarne il ricorso, in quanto elemento imprescindibile ai fini della prova dello svolgimento della formazione dell’apprendistato.
Per l’istituto è stata prevista una durata minima non inferiore ai 6 mesi.
Esistono diversi tipi di contratto di apprendistato, ciascuno dei quali con caratteristiche e finalità diverse:
I livello) Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
L’Art. 43 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che questa tipologia coniuga la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale erogata dagli enti regionali.
L’età per essere assunti con tale tipologia contrattuale va dai 15 sino ai 25 anni.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. In ogni caso, non deve essere superiore a tre anni o quattro (nel caso di diploma professionale). Esistono tuttavia delle eccezioni che possono essere previste dai singoli CCNL di riferimento, con deroga alla normativa generale. Altre disposizioni sono definite dalle singole regioni o regioni e province autonome.
II livello) Professionalizzante
Questo tipo di contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal 18°anno di età. Ha come finalità la formazione professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro e integrabile, in base alle risorse annue disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.
La durata tipica è di 3 anni, salvo particolari limiti stabiliti dai singoli contratti collettivi.
III livello) Alta formazione e ricerca
Prerequisito alla stipulazione del contratto è il conseguimento di uno o più titoli di studio universitari, di alta formazione, dottorati di ricerca, diplomi di istituti tecnici superiori e per praticantati per accesso alle professioni cui è richiesta l’iscrizione ad un albo. Per la stipulazione di tale contratto devono essere presenti delle convenzioni, opportunamente siglate, tra datori di lavoro e università o istituti d’istruzione, nonché da un’apposita convenzione regionale definita secondo quanto stabilito dall’Art. 45 del D.Lgs. 81/2015.
L’età per essere assunti va dai 18 ai 29 anni.
Apprendistato senza limiti d’età
Secondo quanto disposto dall’Art. 47 del D.Lgs. 81/2015 è data possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, con deroga ai limiti d’età, per beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASpI, Aspi e MiniAspi, Indennità speciale di disoccupazione edile o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) allo scopo di favorire la qualificazione o riqualificazione professionale degli stessi.
L’Art. 42 del D.Lgs. 81/2015, ai fini dell’assunzione di un nuovo apprendista, stabilisce un rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate in forza presso il datore di lavoro, limite valido anche nelle aziende presso le quali il datore di lavoro usufruisca delle agenzie per il lavoro per l’inserimento di nuovi apprendisti all’interno dell’organico. La legge prevede un limite di 1 a 1 per i datori di lavoro che presentano un organico con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità. I CCNL prevedono ulteriori limiti per quanto riguarda il settore dell’artigianato. Nelle aziende senza lavoratori qualificati, o con un numero massimo di 3 lavoratori qualificati, è prevista la possibilità di poter assumere sino a 3 apprendisti.
Nelle aziende con almeno 50 unità, è previsto l’obbligo da parte del datore di lavoro di stabilizzare gli apprendisti, già operativi, presso la sua azienda prima di poter avviare il procedimento di assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Il datore di lavoro, ai fini della nuova assunzione, dovrà convertire almeno il 20% degli apprendisti dipendenti, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Qualora il datore di lavoro decida di procedere all’assunzione tramite contratto di Apprendistato, violando l’obbligo di stabilizzazione, l’assunzione sarà automaticamente considerata come rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. Se volete ulteriori delucidazioni sul diritto di precedenza nei contratti a termine clicca QUI.
Nel contratto di Apprendistato, insieme al piano sintetico di formazione, deve essere necessariamente allegato anche il piano formativo individuale redatto in forma sintetica. Quest’ultimo deve essere siglato dall’apprendista e dal Tutor aziendale, al fine di permettere al dipendente di venire a conoscenza della formazione che questi dovrà svolgere per il raggiungimento della qualifica finale. La mancanza del piano formativo comporta la nullità del contratto stesso, convertendo automaticamente il contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato. Qualora il contratto di apprendistato riguardi la qualifica e il diploma professionalizzante, il diploma di istruzione secondaria superiore o apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo dovrà essere predisposto direttamente dall’istituzione che ha stipulato il contratto.
Il piano formativo individuale deve necessariamente contenere:
-Anagrafica dell’azienda e dell’apprendista;
-Generalità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti;
-Indicazione del Referente Aziendale;
-Il piano formativo con indicazione delle attività previste e il monte orario delle stesse;
-Modalità di erogazione della formazione.
-Il piano formativo individuale deve essere redatto e firmato in forma periodica dal datore di lavoro, dal referente aziendale e dall’apprendista.
Il Tutor Aziendale ha il compito di trasmettere all’apprendista le capacità lavorative idonee per lo svolgimento del proprio lavoro. Il Tutor, qualora risulti essere un soggetto diverso dal datore di lavoro, dovrà possedere un’esperienza lavorativa minima di almeno 3 anni e un livello di inquadramento superiore a quello che sarà conseguito dall’apprendista. Salvo diverse previsioni dei singoli CCNL, al tutor aziendale possono essere affiancati un massimo di 5 apprendisti.
Il contratto di Apprendistato consente alle parti di beneficiare di sgravi contributivi. In particolare, viene previsto uno sgravio del 100% per i datori di lavoro fino a nove dipendenti, mentre per i datori di lavoro con più di nove dipendenti lo sgravio è del 5%. Si tenga presente che l’aliquota ordinaria complessiva in capo al datore di lavoro è pari al 10%. Inoltre è previsto un ulteriore sgravio qualora il contratto di apprendistato prosegua come contratto di lavoro a tempo indeterminato. È consigliabile l’assistenza di un consulente per calcolare l’ammontare dello sgravio fiscale.
Il difficile contesto posto in essere dalla diffusione del COVID-19 non deve limitare la nostra voglia di espandere le nostre conoscenze, la nostra formazione continua online (clicca QUI per saperne di più)