Le aziende più piccole, composte da massimo 9 addetti, che sono intenzionate ad assumere con contratto di apprendistato di primo livello, potranno godere anche nel 2021 dell’attuale sgravio contributivo – già posto in essere nel 2020 – grazie all’emendamento apportato dalla Legge di Conversione del D.l. 137/2020. L’agevolazione, tuttavia, è rivolta espressamente al solo apprendistato duale, ovvero a quei rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore e al certificato di specializzazione tecnica superiore.
Si mantiene in questo modo inalterata la volontà del Parlamento di incentivare il ricorso da parte dei datori di lavoro al contratto di apprendistato di base (art. 43 del Dlgs n. 81/2015). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono i destinatari della formazione 4.0, ed inoltre possono beneficiare di una serie di ammortizzatori sociali messi in campo per sostenere i lavoratori durante la pandemia di Covid19. Attraverso tale contratto, si pone in essere la possibilità di assumere dei lavoratori in azienda permettendo loro di conciliare lavoro e formazione professionale, mantenendo vivo l’interesse nei confronti dell’apprendistato duale, valutato come un ottimo collegamento tra il mondo scolastico e quello del lavoro. Al fine di sostenere tale percorso, è stato previsto un aiuto, il quale si concretizza in uno sgravio contributivo totale degli oneri a carico dell’azienda per le assunzioni che verranno effettuate nel 2021. L’incentivo durerà per i primi 36 mesi di vigenza contrattuale, mentre resterà invariata la contribuzione a carico dell’apprendista. Questa tipologia contrattuale è rivolta agli studenti fra i 15 anni e i 25 anni non compiuti (ovvero: 24 anni e 364 giorni). Per quanto attiene al requisito dimensionale, bisogna tenere presente che nel computo della forza lavoro devono essere calcolati tutti i lavoratori subordinati (compresi i lavoranti a domicilio e i lavoratori assenti), mentre gli eventuali sostituti vanno esclusi.
I lavoratori a tempo parziale devono essere considerati pro quota, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate di lavoro svolte nel semestre precedente. Restano, invece, fuori dal conteggio gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
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