In attesa dell’annunciato decreto-legge con nuove misure urgenti di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all’emergenza da COVID-19 valide per tutto il territorio nazionale, allo stato attuale le aziende possono accedere a diverse misure di sostegno al reddito per i loro lavoratori in caso di sospensione dell’attività lavorativa dovuta ai provvedimenti emanati dalle autorità per il contenimento della diffusione dell’epidemia in atto.
La tipologia di intervento applicabile dipende in primis dal settore di apparenza dell’azienda.
A seguire, le schede di sintesi degli interventi di sostegno al reddito previsto al momento per i lavoratori delle principali tipologie di datori di lavoro.
Trattasi di quelle imprese operanti nei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei diversi strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015
DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAGLI ATTUALI STRUMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO
Destinatari
● Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Durata
● massimo 3 mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020 (art. 15, comma 1 D.L. n. 9/2020
● Iscritte al FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), senza limiti dimensionali, per l’intero territorio nazionale.
Intervento di sostegno al reddito
● Assegno ordinario.
Destinatari
● Tutti lavoratori dipendenti (compresi apprendisti), esclusi lavoratori a domicilio e dirigenti.
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (intro-dotta con Accordo Interconfederale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26 febbraio 2020).
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate.
Durata
20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 giorni su settimana lavorativa di 6 giorni)
DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (Fondo di Integrazione Salariale)
● Si tratta di datori di settori esclusi da CIGO o CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale
Assegno ordinario
Destinatari
● Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante) esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto non professionalizzante (tipo I e III)
Causale
● Sospensione per eventi oggettivamente non evitabili
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Durata
● la sospensione per eventi oggettivamente non evitabili non è computata nella durata mas-sima di 26 settimane nel biennio mobile, è computata ai fini della durata massima com-plessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile
DATORI DI LAVORO FINO A 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (Fondo di Integrazione Salariale )
Per i datori di lavoro iscritti a FIS con più di 5 e fino a 15 dipendenti, non è previsto l’assegno ordinario
Intervento di sostegno al reddito
● CIG in deroga; al momento questa misura è disponibile solo per le imprese con attività produttive site alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 o per lavoratori domiciliati nelle medesime zone e per le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, limitatamente ai casi di accertato pre-giudizio (artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020)
Destinatari
● Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (DPCM 8 marzo 2020;
Importo
● 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate
Durata
● massimo 3 mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020 (art. 15, comma 1 D.L. n. 9/2020)
LAVORATORI SOMMINISTRATI
Intervento di sostegno al reddito
● Trattamento di Integrazione Salariale (TIS)
Destinatari
● Lavoratori attivi assunti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato, che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro
Causale
● Sospensione per eventi oggettivamente non evitabili dell’azienda utilizzatrice
Importo
● 80% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore
Durata
● Durata del contratto di somministrazione ovvero dell’ammortizzatore a cui ha accesso l’im-presa utilizzatrice
LAVORATORI AUTONOMI
Intervento di sostegno al reddito
● Indennità mensile; al momento questa misura è disponibile solo per i lavoratori autonomi operanti nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 o per lavoratori autonomi residenti o domiciliati in essi (art. 16, comma 1 D.L. n. 9/2020)
● Per i liberi professionisti, titolari degli studi, che applicano il CCNL Confprofessioni è possibile accedere alle misure sul sostegno al reddito già previste dal contratto collettivo e dai diversi fondi di categoria.
Destinatari
● Collaboratori coordinati e continuativi, Agenti commerciali, Lavoratori autonomi ex art. 2222 cod. civ., Professionisti, Titolari di attività d’impresa (P. IVA) (cfr. art. 16, comma 1 D.L. n. 9/2020)
Causale
● Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19/CORONAVIRUS (DPCM 8 marzo 2020
Importo
● 500 euro
Durata
● Massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività (art. 16, comma 1 D.L. n. 9/2020)
ESCLUSI DALLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
● Tirocinanti
● Datori di lavoro domestico (anche dalla CIG in deroga; cfr. art. 15, comma 2 D.L. n. 9/2020)